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Legge 23/08/1988 n. 4003. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di comando o fuori ruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti dei posti della tabella B disponibili. 4. Il personale di cui al comma 3 può chiedere di essere inquadrato, anche in soprannumero e previo superamento di esame-colloquio, nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla nuova qualifica ovvero, ad esclusione della carriera direttiva, di un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a dieci anni. Tale beneficio non potrà comunque essere attribuito al personale che, per effetto di norme analoghe a quella prevista nel presente comma, abbia comunque fruito, anche presso le Amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione delle mansioni svolte. 5. Le domande di cui ai commi 1, 3 e 4 debbono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e 3, che debbono essere ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri o, per sua delega, da un magistrato amministrativo con qualifica di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o equiparata e composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti di qualifica non inferiore al personale da inquadrare o docenti universitari di diritto pubblico. Tale commissione individua gli aventi diritto all'inquadramento, in relazione ai posti disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla commissione stes- sa, dei titoli culturali, professionali e di merito, con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, alla durata del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché all'anzianità maturata presso le amministrazioni e gli enti di provenienza. 7. Al personale di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni previste nei commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 455 . 8. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e quelli che tali si renderanno nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate, distintamente per le categorie interessate, le materie dell'esame- colloquio e le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso. 9. Ai fini di quanto previsto dai commi 3, 6 e 8 si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455 . 10. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dei commi 1, 3 e 4 continua a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo resta fermo per tale personale quanto previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455 . 11. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, potrà essere chiamato personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a dette posizioni previsti dalle allegate tabelle, nel numero massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro del tesoro. 12. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 27 della legge 29 marzo, 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del personale dirigente e di quello delle qualifiche ad esaurimento e funzionali in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica, nei limiti dei contingenti numerici di cui ai quadri A, B e C della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536 . I contingenti numerici di cui ai quadri B e C della predetta tabella si aggiungono in ragione di due terzi alle posizioni di ruolo organico di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, e del restante terzo alle posizioni di comando e di fuori ruolo di cui alle tabelle stesse. 13. Il personale assunto entro la data del 31 agosto 1987, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in servizio alla medesima data, è collocato a domanda nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate disposizioni per l'inquadramento in ruolo del predetto personale. Art.39. Personale amministrativo dei commissariati del Governo nelle regioni 1. Il personale amministrativo in servizio presso i commissariati del Governo alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, a domanda, nel ruolo di cui all'allegata tabella C secondo i criteri e le modalità previsti dai commi 1, 3, 6 e 7 dell'articolo 38. Al predetto personale si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 8, 10 e 11 del medesimo articolo. 2. Con provvedimenti appositi saranno dettate le necessarie disposizioni per il personale in servizio presso i commissariati del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Restano ferme le disposizioni relative al ruolo speciale ad esaurimento per la regione Friuli-Venezia Giulia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 15 febbraio 1975. CAPO VI NORME FINALI E FINANZIARIE Art.40. Norme finali 1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 21, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti ministri senza portafoglio. 2. Per la segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei ministri, per i Gabinetti e le segreterie particolari del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio, nonché per la segreteria particolare del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni vigenti. 3. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la costitu- zione e la disciplina del Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Sono soppressi i profili professionali e la distinzione in ruoli di cui alla tabella allegata alla legge 8 agosto 1985, n. 455 . 5. Si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455 . Art.41. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dalla attuazione della presente legge nonché dell'articolo 8, L. 8 agosto 1985, n. 455, ivi compresa l'applicazione di quest'ultima legge al personale comunque in servizio presso gli uffici dei ministri senza portafoglio, presso il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e presso i commissari del Governo, è valutato in lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed in lire 35.050 milioni per gli anni 1989 e 1990. Alla spesa relativa si provvede, quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed a lire 34.750 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19881990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e, quanto a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Riforma del processo amministrativo" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988. 2. Contestualmente agli inquadramenti del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel ruolo di cui alle allegate tabelle, il ministro del tesoro è autorizzato a stornare con propri decreti dai competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni di provenienza ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri gli importi relativi agli stipendi ed altri assegni fissi in godimento di ciascun dipendente interessato dall'inquadramento. 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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